PER IMPRENDITORI : VISITA DI STUDIO ED APPROFONDIMENTO SULLE CARATTERISTICHE E L’UTILIZZO DEI BIO-FERTILIZZANTI IN AGRICOLTURA. VALLE D’AOSTA 8-10 NOVEMBRE 2021

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PER IMPRENDITORI : VISITA DI STUDIO ED APPROFONDIMENTO SULLE CARATTERISTICHE E L’UTILIZZO DEI BIO-FERTILIZZANTI IN AGRICOLTURA. VALLE D’AOSTA 8-10 NOVEMBRE 2021

13 Ottobre 2021 


per le Imprese Biologiche e non solo

VISITA DI STUDIO IN VALLE D’AOSTA

AVVISO PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

INVITO A PARTECIPARE (FINANAZIATO)

Cia Toscana, nell’ambito delle attività del gruppo operativo Fertibio, realizzate con il co-finanziamento del PSR 2014-2020 della Regione Toscana, Bando Gruppi Operativi, e più specificamente nell’ambito delle azioni co-finanziate dall’operazione 1.3 dello stesso, pubblica il presente avviso, a valere quale INVITO A PARTECIPARE alla Visita di Studio in Valle d’Aosta

Modalità di presentazione delle domande di partecipazione

La richiesta di partecipazione alla visita di studio da parte degli interessati dovrà essere inoltrata on line, compilando integralmente ed inviando il modello di iscrizione accessibile al seguente link:

https://tinyurl.com/visitavalledaosta

Fertilizzanti biologici innovativi Sviluppo del processo produttivo dei fertilizzanti biologici e loro applicazione in diversi settori produttivi dell’agricoltura toscana

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Scarica la Brochure e regolamento dell’iniziativa


MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – MERCATINI DI NATALE A GROSSETO 2021

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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – MERCATINI DI NATALE A GROSSETO 2021

6 Ottobre 2021 

All’attenzione dell’aziende associate CIA GROSSETO

Per le prossime festività natalizie 2021 l’Associazione Centro Storico Grosseto, sta organizzando un mercatino di Natale.

DOVE :   GROSSETO – PIAZZA DANTE 

DATE :   dal 26/11/2021 al 28/12/2021

ORARIO : TUTTI I GIORNI 10.30-19.30

ALLESTIMENTO : CASETTA DI LEGNO 3X2

 

LO SPAZIO PUO’ ESSERE CONDIVISO! 

 

Per poter organizzare al meglio la gestione degli spazi espositivi dei Vostri prodotti e definire in maniera certa il costo di partecipazione, abbiamo bisogno di sapere chi di voi è interessato a prendere parte all’evento ENTRO E NON OLTRE 08/10/2021.

Vi invitiamo a manifestare il vostro interesse inviando l’e-mail a TURISMO.VERDE@CIA.GROSSETO.IT



Credito d’Imposta 4.0 : IMPORTANTE COMUNICAZIONE

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Credito d’Imposta 4.0 : IMPORTANTE COMUNICAZIONE

30 Settembre 2021 

CREDITO DI IMPOSTA 4.0: INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Si ricorda che gli investimenti DEVONO ESSERE COMPLETATI entro il 31/12/2021, ovvero il bene deve essere stato consegnato, interconnesso ed entrato in produzione.

In caso di consegna successiva al 31/12/2021,

per NON PERDERE IL DIRITTO AL CREDITO DI IMPOSTA, è necessario possedere il contratto di acquisto ed aver versato ALMENO IL 20% del valore di acquisto a titolo di acconto.

In caso di LEASING: è necessario aver firmato il contratto di leasing ed aver versato la MAXI RATA INIZIALE per un importo pari ALMENO AL 20% del valore di acquisto


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Olio Extra Vergine di Oliva Toscano : La Qualità è una Identità

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Olio Extra Vergine di Oliva Toscano : La Qualità è una Identità

28 Settembre 2021 

Se siete amanti del buon olio extra vergine di oliva EvO Toscano è importante imparare a riconoscerne la qualità per capire se un olio extra vergine di oliva può essere consumato con tranquillità.

Tracciabilità, Salubrità e Qualità sono elementi a cui è impossibile rinunciare.

CIPA-AT Cia Grosseto ha progettato una Brochure per conoscere l’Olio Exstra Vergine di Oliva Toscano, che vuole essere anche una “guida” per i consumatori per agevolare gli acquisti e la degustazione.

La Toscana è l’emblema della Qualità per l’Olio EvO e la Maremma Toscana ha un territorio dove l’Olio di Oliva assume caratteristiche organolettiche eccezionali.

Scarica la Brochure

Olio Evo Toscano : La Qualità è una Identità


E-COMMERCE Nuove Regole Iva dal 1° luglio 2021

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E-COMMERCE Nuove Regole Iva dal 1° luglio 2021

24 Settembre 2021

LE REGOLE PER LA VENDITA A DISTANZA ED E-COMMERCE IN AMBITO INTRACOMUNITARIO EFFETTUATE VERSO CONSUMATORI FINALI DEL PRODOTTO

Per commercio elettronico (E-commerce) si intende qualsiasi attività di supporto ad una attività commerciale, che venga svolta utilizzando il canale telematico Internet. Tale attività deve essere in grado di effettuare transazioni come commercializzazione di beni e servizi, distribuzione on-line di prodotti in formato digitale, effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa, etc.

Di seguito proponiamo un approfondimento sulle modifiche alla normativa delle vendite comunitarie effettuate verso clienti privati (non imprese) residenti in altri paesi della comunità europea.

Qualora interessati ti consigliamo di leggere un breve Vademecum

Scarica il Vademecum

Vai al Decreto legislativo

CONVEGNO FORMAGGI DI RAZZA – AMIATA: PRESERVARE LE RAZZE AUTOCTONE MEDIANTE L’INNOVAZIONE VENERDÌ 24 SETTEMBRE 2021

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CONVEGNO FORMAGGI DI RAZZA – AMIATA: PRESERVARE LE RAZZE AUTOCTONE MEDIANTE L’INNOVAZIONE VENERDÌ 24 SETTEMBRE 2021

19 Settembre 2021 

CONVEGNO – PSGO – PSR Regione Toscana

ORE 09,30 -13,30

PARCO FAUNISTICO DEL MONTE AMIATA

LOC. PODERE DEI NOBILI – ARCIDOSSO (GR)

Durante l’incontro saranno presentate le prime attività del GO FORMAGGI DI RAZZA nato per rispondere alle necessità di valorizzazione delle razze autoctone reliquia o in via di estinzione (Asino Sorcino Amiatino, Vacca Maremmana e Pecora Amiatina), nell’ottica di contrastare la riduzione della biodiversità animale.

Il progetto si propone: lo sviluppo e l’introduzione di nuovi prodotti caseari (formaggi e yogurt), che possano affiancarsi sinergicamente alle attuali applicazioni economiche rivolte al mercato della carne e il recupero economico della lana della Pecora Amiatina, che oggi rappresenta un costo d’impresa.


Scarica la Locandina in PDF



CONVEGNO CIA – FIERA DEL MADONNICO GAME FAIR – 1O e 11 SETTEMBRE 2021

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Ingresso obbligatorio con

CONVEGNO CIA – FIERA DEL MADONNICO GAME FAIR – 1O e 11 SETTEMBRE 2021

8 Settembre 2021 

CIA GROSSETO presente alla FIERA DEL MADONNINO – GAME FAIR, 10, 11, e 12 SETTEMBRE 2021 – Loc. Braccagni – GR

Cia Grosseto : Quali obiettivi deve darsi il settore agricolo in questo momento di innovazione e trasformazione ?

Sono questi i temi che i dirigenti Cia Grosseto sono stati chiamati a rispondere per poter gestire una informazione attenta alle esigenze dell’impresa.

Certamente non vogliamo poter risolvere in modo immediadiato i molteplici problemi dell’agricoltura, ma il nostro impegno sarà sempre attivo per proporre idee che possono essere di supporto per tutto il settore primario.

Come Cia Grosseto vogliamo anche essere presenti nel percorso di gestione dell’impresa agricola e esssere vicini in modo concreto con proposte, atti, gestione politica e tecnica alle azioni che potranno agevolare il futuro di coloro che vivono del lavoro sul settore primario.

Per questo motivo abbiamo individuato due problematiche/azioni di interesse comune che con passione faremo di tutto per arrivare ad una celere risoluzione, in ogni caso garantiamo il nostro impegno sia con azioni sindacali che con proposte tecniche.

QUESTI GLI ARGOMENTI INDIVIDUATI :

  • -Le prospettive della Nuova Pac 2023-2027
  • -Confronto su Tutela delle produzioni agricole e Caccia

A parlare saranno i vertici di Cia Toscana e Cia Grosseto, Confagricoltura e Regione Toscana, che si fanno promotori di trovare risoluzioni e/o trovare alternative positive per razionalizzare problematiche, fare proposte di risoluzione, operare in modo diretto per costruire percorsi imprenditoriali e in modo particolare informare per anticipare criticità che rischiano di essere devastanti sia per in nostro territorio e più in particolare per il mondo agricolo in generale.

CIA GROSSETO PRESENTE al C/o Padiglione Nr. 72 – Ingresso OVEST

Ingresso fiera obbligo Green pass

Ingresso per gli associati OMAGGIO con ritiro biglietti un’ora prima delle iniziative


VENERDI 10 SETTEMBRE 2021 – ore 16.30

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SABATO 11 SETTEMBRE 2021 – ore 10.00

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Ingresso fiera obbligo Green pass

Ingresso per gli associati OMAGGIO con ritiro biglietti un’ora prima delle iniziative

C/o Padiglione Nr. 72 – Ingresso OVEST

Mappa dell’evento

GREEN PASS : Informazioni per gli operatori – App VerificaC19 – DELEGA per la Verifica

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GREEN PASS : Informazioni per gli operatori – App VerificaC19 – DELEGA per la Verifica

27 Luglio 2021 

Dal 6 agosto 2021 in poi, il tanto discusso Green Pass diventerà il “lasciapassare” ufficiale per tutte le attività Pubbliche che vengono attivate “al chiuso“.

Agriturismi, ristoranti, cinema, musei, stadi, palestre e piscine, si dovranno organizzare per attivare azioni di Verifica su coloro che dovranno accedere ai servizi oggetto di Green Pass.

La verifica dovrà essere attuata con una l’Applicazione ‘VerificaC19‘ che è stata sviluppata dal Ministero della Salute. A utilizzarla saranno le forze dell’ordine e tutti coloro che saranno abilitati a effettuare i controlli, tra questi i Gestori dei servizi e i loro Delegati.

Il Green Pass, ricordiamo, è rilasciato a chi si è vaccinato (per ora basta la prima dose, ma le regole presto cambieranno), e a chi può esibire un tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore.

Come avviene la verifica

La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).

L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.

L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.

L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

Chi sono gli operatori che possono verificare la Certificazione

  1. I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
  2. Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
  3. I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
  4. Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
  5. I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

L’App VerificaC19 è gratuita.

Per saperne di più

Circolare del Ministero della Salute 28 giugno 2021 (Manuale d’uso per i verificatori VerifierApp “VerificaC19”)


Green pass, gli addetti ai controlli devono avere un’incarico formale

Tutti coloro che faranno azione di Veriufica sul GREEN PASS, dovranno essere incaricati formalmente e devono avere istruzioni su come fare i controlli e quanto prevede la normativa vigente.

Tutti, enti pubblici e imprese, devono rispettare adempimenti a tutela della Privacy DGPR

Le imprese, in particolare, devono:

  • Designare gli addetti alla verifica dei green pass;
  • stendere le istruzioni sulle operazioni di verifica e consegnarle agli incaricati,
  • effettuare controlli sul rispetto delle istruzioni;
  • gestire eventuali situazioni di conflitto con gli interessati.

In ogni caso tutte le Imprese che Gestiscono dati Personali devono :

  1. Avere una procedura per la Policy Privacy conforme al GDPR
  2. Tutti gli operatori che gestiscono dati personali devono avere una adeguata formazione in base al GDPR Privacy

Cia Grosseto ha predisposto la Delega (PDF Editabile)

Scarica la Delega DGC (PDF Editabile)


CHIARIMENTI DECRETO CORONAVIRUS 22/07/2021 – (GREEN PASS)

Cia Grosseto

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CHIARIMENTI DECRETO CORONAVIRUS 22/07/2021 – (GREEN PASS)

26 Luglio 2021

Stanno arrivando molte richieste di chiarimento in merito al nuovo DPCM DEL 22/07/2021 che entrerà in vigore il prossimo 06/08/2021.

Vi riportiamo di seguito i punti cardine: 

GREEN PASS 

Il decreto prevede l’obbligo di possedere,  sia per gli ospiti, che per gli addetti all’attività di uno dei requisiti che seguono:

 certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore) per poter accedere ai seguenti servizi:

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;

b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, 

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre,

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

e) sagre e fiere, convegni e congressi;

f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, 

i) concorsi pubblici. 

 

 Non serve green pass per il soggiorno nelle strutture ricettive.

E non serve green pass per la somministrazione di pasti alimenti e bevande (colazione, pranzo e cena) SOLO SE SERVITI ESCLUSIVAMENTE ALL’APERTO.

Non serve green pass per le piscine all’aperto.

CONTROLLO E SANZIONI: 

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. 

In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

 

La validità del green pass non è comprovata dall’esibizione, ma dalla verifica sul relativo portale con app VERIFICA C19.

di seguito vi riporto il link informativo.

 

https://www.dgc.gov.it/web/app.html 

PERSONALE IMPIEGATO:

Il personale che presta servizio nelle attività sopra elencate è tenuto ad essere in possesso come i clienti di uno fra i due requisiti. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)

Il decreto entrerà in vigore il 06/08/2021, ci riserviamo di condividere con voi nei prossimi giorni eventuali ulteriori chiarimenti!

CLIENTI STRANIERI.

 dal 01/07/2021 è entrato in vigore la certificazione verde che è valida in tutta la Unione Europea e che viene rilasciata anche nel resto di Europa

Tutti i provenienti dall’Elenco C (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco) devono essere in possesso di una certificazione verde, che in ogni caso non sta a voi controllare e devono riempire il modulo sul portale che segue https://app.euplf.eu/#/ 

Per rimanere aggiornati su nuove delibere e restrizioni sugli stati esteri, vi invito a verificare i requisiti richiesti da Regione Toscana, per le singole nazioni nel link che segue.

https://www.prevenzionecollettiva.toscana.it/xwiki/bin/view/Manuali%20SISPC/02%20Operatori%20SSR/Applicativo%20IPN/%5B06%5D%20Attivita%27%20Sanitaria%20IPN/Malattie%20Infettive%20-%20Gestioni%20specifiche/Ingressi%20da%20Estero%20-%20Sintesi%20Norme/#HElencoC

Si allega testo del decreto del 22/07/2021 ed elenco semplificato fornito dall’ACLI

Testo decreto CoronaVirus 22/07/2021

Testo Semplificato ACLI



Utilizzatori di imballaggi e obbligo di etichettatura ambientale entro il 31 Dicembre 2021

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Utilizzatori di imballaggi e obbligo di etichettatura ambientale entro il 31 Dicembre 2021

13 Luglio 2021

L’art. 219 del TUA (Testo Unico Ambiente: D.Lgs. 152/2006) come modificato dal D.Lgs. 116/2020 prevede al primo periodo del comma 5 che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo modalità stabilite da determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione Europea per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi nonché per fornire una corretta informazione agli utilizzatori finali degli imballaggi per una corretta raccolta differenziata. L’art. 219 del TUA (Testo Unico Ambiente: D.Lgs. 152/2006) intende favorire la transizione verso l’economia circolare: modello di produzione e consumo attento alla riduzione degli sprechi delle risorse naturali e consistente in CONDIVISIONE, RIUTILIZZO, RIPARAZIONE e RICICLO di materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile. Una volta che il prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è composto, laddove possibile, vengono reintrodotti nel ciclo economico e possono essere continuamente riutilizzati nel ciclo produttivo generando ulteriore valore.

L’economia circolare si fonda su uno schema opposto a quello della tradizionale economia lineare: estrarre, produrre, utilizzare, gettare. I produttori di imballaggi in base all’art. 219 comma 5 secondo periodo del TUA sono obbligati a indicare sugli imballaggi stessi la natura dei materiali che li compongono sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione dell’Unione Europea.

Tali materiali che compongono l’imballaggio e di cui il produttore ha piena e immediata contezza sono indicati sull’imballaggio stesso attraverso codici alfanumerici. Gli utilizzatori di imballaggi secondo l’art. 219 comma 5 del TUA sono obbligati quando appongono la loro etichetta su un imballaggio utilizzato (imballaggio utilizzato per confezionare il proprio prodotto che poi sarà immesso sul mercato es. produttori di vino, olio ecc.) a dare un’adeguata e idonea informazione ambientale su di esso. Quindi sull’utilizzatore ricade l’obbligo dell’etichettatura ambientale ossia dare indicazioni al consumatore circa una corretta raccolta differenziata. L’utilizzatore accanto alle usuali indicazioni contenute nelle proprie etichette dovrà dare precise indicazioni al consumatore per fare una corretta raccolta differenziata ad es: RACCOLTA ACCIAIO, RACCOLTA ALLUMINIO, RACCOLTA METALLI, RACCOLTA CARTA, RACCOLTA PLASTICA, RACCOLTA LEGNO, RACCOLTA VETRO.

Le informazioni per realizzare una corretta etichettatura ambientale degli imballaggi devono essere condivise tra produttore/fornitore e utilizzatore dell’imballaggio stesso ma possono anche essere reperite nella Decisione 129/97/CE allegata alla presente. Negli allegati della Decisione 129/97/CE è possibile trovare per ogni codice alfanumerico il tipo di materiale a cui corrisponde. Per gli utilizzatori di imballaggi l’obbligo di indicare in etichetta le informazioni sulla raccolta differenziata entra in vigore a partire dal 31 Dicembre 2021. Le sanzioni per la mancata etichettatura degli imballaggi riguarda sia i produttori che gli utilizzatori e infatti l’art. 261 comma 3 del TUA (Testo Unico Ambiente: D.Lgs. 152/2006) prevede che: “a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’art. 219 comma 5” è applicata “la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento a quarantamila euro”.

I casi particolari Imballaggi neutri (in particolare imballaggi utilizzati per il trasporto): sono imballaggi privi di stampa o di grafica; imballi per il trasporto; film per pallettizzazione, pallet, scatole o interfalde in cartone ondulato è necessario considerare una possibile alternativa all’indicazione del codice alfanumerico identificativo dei materiali che compongono l’imballaggio stesso. Il produttore di tali imballaggi può inserire il codice alfanumerico identificativo dei materiali che compongono l’imballaggio stesso sui documenti di trasporto che l’accompagnano o su altri supporti esterni anche digitali.

Preincarti e imballi a peso variabile della distribuzione: perpreincarti si intendono gli imballaggi a peso variabile spesso utilizzati al banco del fresco o al libero servizio destinati a contenere prodotti alimentari. Per tali tipi di imballaggi vi sono evidenti difficoltà ad effettuare l’etichettatura prevista dall’art. 219 comma 5 del TUA. Per tali tipi di imballaggi si ritiene adempiuto l’obbligo di comunicazione dell’etichettatura ambientale laddove tali informazioni siano desumibili da schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita tramite schede informative (ad es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con schede informative apposte accanto al banco) o attraverso la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet con schede standard predefinite. Imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione: stesse difficoltà di apposizione di etichettatura ambientale sussiste per beni preconfezionati di origine estera, per imballaggi di piccole dimensioni (capacità minore di 125 ml o superficie minore di 25 cm2), per imballaggi con etichettatura multilingua, in cui non è noto a monte il mercato di destinazione.

Anche in tali casi è essenziale garantire il ricorso a strumenti digitali come App, QR code, codice a barre o la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet; tutto ciò per dare una comunicazione corretta e completa anche al consumatore finale. Imballaggi destinati all’esportazione: gli imballaggi destinati a Paesi Terzi dovranno essere accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione. Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti si consiglia di consultare il sito del CONAI: www.etichetta.conai.org .o www.conai.org.

Scarica Art. 219 TUA (Testo Unico Ambiente

Scarica Nota del Ministero

Scarica Decisione CE