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Utilizzatori di imballaggi e obbligo di etichettatura ambientale entro il 31 Dicembre 2021

13 Luglio 2021

L’art. 219 del TUA (Testo Unico Ambiente: D.Lgs. 152/2006) come modificato dal D.Lgs. 116/2020 prevede al primo periodo del comma 5 che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo modalità stabilite da determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione Europea per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi nonché per fornire una corretta informazione agli utilizzatori finali degli imballaggi per una corretta raccolta differenziata. L’art. 219 del TUA (Testo Unico Ambiente: D.Lgs. 152/2006) intende favorire la transizione verso l’economia circolare: modello di produzione e consumo attento alla riduzione degli sprechi delle risorse naturali e consistente in CONDIVISIONE, RIUTILIZZO, RIPARAZIONE e RICICLO di materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile. Una volta che il prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è composto, laddove possibile, vengono reintrodotti nel ciclo economico e possono essere continuamente riutilizzati nel ciclo produttivo generando ulteriore valore.

L’economia circolare si fonda su uno schema opposto a quello della tradizionale economia lineare: estrarre, produrre, utilizzare, gettare. I produttori di imballaggi in base all’art. 219 comma 5 secondo periodo del TUA sono obbligati a indicare sugli imballaggi stessi la natura dei materiali che li compongono sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione dell’Unione Europea.

Tali materiali che compongono l’imballaggio e di cui il produttore ha piena e immediata contezza sono indicati sull’imballaggio stesso attraverso codici alfanumerici. Gli utilizzatori di imballaggi secondo l’art. 219 comma 5 del TUA sono obbligati quando appongono la loro etichetta su un imballaggio utilizzato (imballaggio utilizzato per confezionare il proprio prodotto che poi sarà immesso sul mercato es. produttori di vino, olio ecc.) a dare un’adeguata e idonea informazione ambientale su di esso. Quindi sull’utilizzatore ricade l’obbligo dell’etichettatura ambientale ossia dare indicazioni al consumatore circa una corretta raccolta differenziata. L’utilizzatore accanto alle usuali indicazioni contenute nelle proprie etichette dovrà dare precise indicazioni al consumatore per fare una corretta raccolta differenziata ad es: RACCOLTA ACCIAIO, RACCOLTA ALLUMINIO, RACCOLTA METALLI, RACCOLTA CARTA, RACCOLTA PLASTICA, RACCOLTA LEGNO, RACCOLTA VETRO.

Le informazioni per realizzare una corretta etichettatura ambientale degli imballaggi devono essere condivise tra produttore/fornitore e utilizzatore dell’imballaggio stesso ma possono anche essere reperite nella Decisione 129/97/CE allegata alla presente. Negli allegati della Decisione 129/97/CE è possibile trovare per ogni codice alfanumerico il tipo di materiale a cui corrisponde. Per gli utilizzatori di imballaggi l’obbligo di indicare in etichetta le informazioni sulla raccolta differenziata entra in vigore a partire dal 31 Dicembre 2021. Le sanzioni per la mancata etichettatura degli imballaggi riguarda sia i produttori che gli utilizzatori e infatti l’art. 261 comma 3 del TUA (Testo Unico Ambiente: D.Lgs. 152/2006) prevede che: “a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’art. 219 comma 5” è applicata “la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento a quarantamila euro”.

I casi particolari Imballaggi neutri (in particolare imballaggi utilizzati per il trasporto): sono imballaggi privi di stampa o di grafica; imballi per il trasporto; film per pallettizzazione, pallet, scatole o interfalde in cartone ondulato è necessario considerare una possibile alternativa all’indicazione del codice alfanumerico identificativo dei materiali che compongono l’imballaggio stesso. Il produttore di tali imballaggi può inserire il codice alfanumerico identificativo dei materiali che compongono l’imballaggio stesso sui documenti di trasporto che l’accompagnano o su altri supporti esterni anche digitali.

Preincarti e imballi a peso variabile della distribuzione: perpreincarti si intendono gli imballaggi a peso variabile spesso utilizzati al banco del fresco o al libero servizio destinati a contenere prodotti alimentari. Per tali tipi di imballaggi vi sono evidenti difficoltà ad effettuare l’etichettatura prevista dall’art. 219 comma 5 del TUA. Per tali tipi di imballaggi si ritiene adempiuto l’obbligo di comunicazione dell’etichettatura ambientale laddove tali informazioni siano desumibili da schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita tramite schede informative (ad es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con schede informative apposte accanto al banco) o attraverso la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet con schede standard predefinite. Imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione: stesse difficoltà di apposizione di etichettatura ambientale sussiste per beni preconfezionati di origine estera, per imballaggi di piccole dimensioni (capacità minore di 125 ml o superficie minore di 25 cm2), per imballaggi con etichettatura multilingua, in cui non è noto a monte il mercato di destinazione.

Anche in tali casi è essenziale garantire il ricorso a strumenti digitali come App, QR code, codice a barre o la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet; tutto ciò per dare una comunicazione corretta e completa anche al consumatore finale. Imballaggi destinati all’esportazione: gli imballaggi destinati a Paesi Terzi dovranno essere accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione. Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti si consiglia di consultare il sito del CONAI: www.etichetta.conai.org .o www.conai.org.

Scarica Art. 219 TUA (Testo Unico Ambiente

Scarica Nota del Ministero

Scarica Decisione CE