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LEGGE 124/2017 (COMMI DA 125 A 129) S.M.I.: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER AIUTI E CONTRIBUTI PUBBLICI.

11 Gennaio 2022


La L. 124/2017 (commi da 125 a 129) chiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.

Entro il 30/6/2022 devono essere pubblicati gli aiuti di stato ricevuti nel 2020 e nel 2021.

Non sono da dichiarare gli aiuti rivolti alla generalità delle imprese, ma solo quelli specifici erogati all’impresa in base a caratteristiche soggettive.

Non vige alcun obbligo se gli aiuti ricevuti nell’anno sono complessivamente di importo non superiore a 10.000€.

Le informazioni da indicare sul sito sono quelle indicate nella circolare n. 2/2019 del Min. Lavoro e precisamente:

  • · denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • · denominazione del soggetto erogante;
  • · somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  • · data di incasso;
  • · causale.

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis già contenuti nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), non c’è obbligo di pubblicazione dettagliata ma deve essere inserita sul proprio sito internet una dichiarazione che indica in modo generico l’esistenza di aiuti percepiti e già pubblicati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (senza specificarne dettagli e importi).

Fac-simile per gli aiuti di Stato già presenti nel sito RNA:

“Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012”

Gli aiuti già pubblicati sul Registro nazionale sono visibili al seguente link:

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

NB: si tratta di un obbligo rivolto alle impresa nella sua interezza (per tutte le attività esercitate).