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INFO 4.0 – CREDITO DI IMPOSTA

22 Dicembre 2021

INFORMAZIONE sulle Procedure per effettuare l’ordine ed il relativo versamento in acconto (pari almeno al 20%)

Alla luce delle ultime verifiche e delle conferme ricevute dal Ministero, sintetizziamo di seguito le procedure che possono essere adottate per effettuare l’ordine ed il relativo versamento in acconto (pari almeno al 20%), che consentano di garantire il diritto al credito di imposta al 50% in caso di OPERAZIONE DI LEASING.

  • Opzione 1:

Stipula del contratto di leasing entro il 31.12.2021 e versamento entro la stessa data della prima maxirata (acconto) pari ad almeno il 20% del valore del bene. In questo caso si ha diritto al credito d’imposta al 50% previsto per il 2021 a condizione che la consegna/collaudo/interconnessione del bene avvenga entro il 30.06.2022. La fattura dell’acconto verrà emessa direttamente dalla società di leasing.

  • Opzione 2:

Versamento da parte del cliente entro il 31.12.2021 di un anticipo di almeno il 20% direttamente al fornitore (che emette la propria fattura all’acquirente del bene), con accettazione dell’ordine (“prenotazione”). In base a quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n.132/2017 (vedi allegato), sarà possibile stipulare un contratto di leasing anche successivamente al 31.12.2021. In tal caso però il contratto deve indicare il collegamento diretto (per continuità) con l’ordine e l’acconto già effettuati direttamente al fornitore, confermando la quota di acconto già versata e pari ad almeno il 20%. Il fornitore dovrà emettere nota di credito al cliente e la società di leasing dovrà contestualmente emettere al medesimo cliente la fattura per pari importo.

Adottando tale comportamento si potrà confermare il diritto ad usufruire del credito d’imposta secondo le misure e le modalità previste per il 2021 (percentuale beneficio 50%), purché si abbia la consegna/collaudo/interconnessione entro il 30.06.2022.

Nota Bene:

Qualora non siano rispettate integralmente le modalità alternative di cui sopra, resta fermo il diritto di usufruire del credito d’imposta ma non più alle condizioni previste per il 2021 (credito 50%), bensì nella misura prevista per il 2022 che al momento è stabilita nella percentuale del 40% con obbligo di consegna/collaudo/interconnessione del mezzo entro il 31.12.2022


Alla data odierna non sembrano previste modifiche normative sulla percentuale prevista per il 2022 (40%).