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NORME PER CHI COMMERCIALIZZA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

NORME PER CHI COMMERCIALIZZA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI


Controlli sulla qualità dei prodotti ortofrutticoli


NORME PER CHI COMMERCIALIZZA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

La Legge 71/2005 recante interventi urgenti nel settore agroalimentare e le modifiche introdotte successivamente con la Legge comunitaria 34/2007 assegnano all’AGEA la responsabilità dei controlli di conformità sugli ortofrutticoli freschi avvalendosi dell’Agecontrol in attuazione del Regolamento UE 543/2011. Tale Regolamento è stato recepito anche in un DM del 03/08/2011 n. 5462 e dalle disposizioni attuative emanate dall’AGEA Autorità di Coordinamento. Le norme di commercializzazione si distinguono in norme specifiche (che riguardano 10 prodotti: mele, agrumi, kiwi, lattughe, indivie ricce e scarole, pesche e nettarine, pere, fragole, peperoni dolci, uve da tavola, pomodori) riportate nell’Allegato 1 parte B del Regolamento UE 543/2011 e norma generale (che riguarda i seguenti prodotti: pomodori freschi o refrigerati, cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei freschi o refrigerati, cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica freschi o refrigerati, lattughe e cicorie fresche o refrigerate, carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili freschi o refrigerati, cetrioli e cetriolini freschi o refrigerati, legumi da granella anche sgranati freschi o refrigerati, frutta a guscio fresca o secca anche sgusciata o decorticata escluso noci di cola e noci di arec, banane da cuocere fresche, banane da cuocere essiccate, fichi freschi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, agrumi freschi o secchi, uve da tavola fresche, meloni compresi i cocomeri e papaie freschi, mele, pere e cotogne fresche, albicocche, ciliegie, pesche comprese le pesche noci, prugne e prugnole fresche, miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio escluso noci di cola e noci di arec, zafferano, timo fresco o refrigerato, basilico, melissa, menta, origano maggiorana selvatica, rosmarino, salvia freschi o refrigerati, carrube) di cui all’Allegato 1 parte IX del Regolamento CE 1308/2013. 

Norme specifiche

Per conoscere le norme specifiche relative a ciascuno dei 10 prodotti ortofrutticoli sopra elencati è possibile andare sul sito di Agecontrol: https://agecontrol.it/ortofrutta cliccare in basso a destra su “Raccolta Normativa” poi su “Normativa Ortofrutta” infine su “Schede Tecniche” ortaggi o frutta. Da qui: è possibile scaricare le schede tecniche di ogni prodotto sottoposto a norma speciale. 

Norma generale

La norma generale è la seguente ed è prevista nel Regolamento UE 543/2011 Allegato 1 parte A: i prodotti devono essere interi, sani (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo), puliti (praticamente privi di sostanze estranee visibili), privi di parassiti, esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti, privi di umidità esterna anormale, privi di odore e/o sapore anomali. Lo stato dei prodotti deve essere tale da consentire: il trasporto e le operazioni connesse, l’arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti. I prodotti devono essere sufficientemente, ma non eccessivamente, sviluppati e i frutti devono avere un grado di maturazione sufficiente, ma non eccessivo. Lo stato di sviluppo e maturazione dei prodotti devono essere tali da consentire il proseguimento del loro processo di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità appropriato. In ogni partita è ammessa una tolleranza del 10 % in numero o in peso di prodotti non rispondenti ai requisiti qualitativi minimi. All’interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale. Nome completo del paese di origine: per i prodotti originari di uno Stato membro, il nome deve essere indicato nella lingua del paese di origine o in ogni altra lingua comprensibile ai consumatori del paese di destinazione. Per gli altri prodotti il nome deve essere indicato in una lingua comprensibile ai consumatori del paese di destinazione.


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