Rifiuti speciali – adempimenti delle imprese D.Lgs. 152/2006
- Obbligo di smaltimento annuale, trimestrale, bimestrale per tutte le imprese: le imprese agricole e non agricole che producono rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sono obbligate alla consegna annuale, bimestrale o trimestrale (a seconda della quantità prodotta) degli stessi ad aziende di smaltimento autorizzate (indipendentemente dal volume di affari).
- Imprese agricole registro carico scarico rifiuti e Mud: le imprese agricole dell’art. 2135 del Codice Civile comprese le attività connesse (trasformazione e vendita dei propri prodotti; fornitura di servizi come lavori in altre aziende agricole, manutenzione del verde ecc.) sono esonerate dalla tenuta del registro carico scarico rifiuti e dalla presentazione del Mud. Rimane l’obbligo di smaltimento annuale, bimestrale o trimestrale (a seconda della quantità prodotta) dei rifiuti con aziende autorizzate al ritiro e l’obbligo di conservare per tre anni la prima e la quarta copia dei formulari rifiuti o delle schede sistri in ordine cronologico. Le sanzioni per la mancata conservazione dei formulari prima e quarta copia o delle schede sistri in ordine cronologico per tre anni arrivano fino a 15.500 euro.
- Imprese artigianali e industriali registro carico scarico rifiuti e Mud: le aziende artigianali e industriali hanno l’obbligo della tenuta del registro carico scarico rifiuti e della presentazione del Mud sempre nel caso di produzione di rifiuti speciali pericolosi; se hanno più di dieci dipendenti hanno l’obbligo della tenuta del registro carico scarico rifiuti e della presentazione del Mud anche nel caso di produzione di rifiuti speciali non pericolosi. Le sanzioni per avere omesso di tenere il registro di carico scarico arrivano fino a 93.000 euro; per omessa presentazione del Mud fino a 15.500 euro.
- Sistri imprese agricole: le imprese agricole dell’art. 2135 del codice civile sono esentate dall’iscrizione al Sistri se producono solo rifiuti speciali non pericolosi, se producono rifiuti speciali pericolosi e non hanno più di dieci addetti (compresi titolare, soci, coadiuvanti, dipendenti), se hanno più di dieci addetti ma conferiscono i propri rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta (azienda di smaltimento convenzionata con l’Associazione di Categoria). Al di fuori di tali casi l’iscrizione al Sistri è dovuta e le sanzioni vanno da 15.500 euro a 93.000 euro.
- Sistri imprese artigianali e industriali: nel caso di aziende artigianali e industriali con più di dieci addetti che producono rifiuti speciali pericolosi vige l’obbligo di iscrizione al Sistri. Le sanzioni vanno da 15.500 euro a 93.000 euro.
+ INFO http://www.minambiente.it/pagina/rifiuti
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